CONSULENZA DUAL USE E REGOLAMENTI TECNICI
I Beni DU (a duplice uso), sono quei prodotti, inclusi software e tecnologie, che, pur non essendo progettati e costruiti per scopi militari, sono suscettibili di trovare simili impieghi e per tale motivo possono essere esportati, dal territorio dell’Unione, solo su autorizzazione e sotto la vigilanza delle Autorità di controllo. L’esistenza di un sistema comune di norme, criteri, procedure applicative e di politiche armonizzate nei controlli all’esportazione in tutti gli Stati membri dell’Unione, rappresenta un presupposto indispensabile per rispondere alle esigenze di sicurezza nazionale ed internazionale.
In ambito Dual Use si applica in particolare il Reg. UE 428/09 e ss.mm (sul quale si concentra l’attività di consulenza) oltre a tutti i regolamenti corollari ad esso collegati. Il regolamento 428/09 rappresenta la rifusione in un unico atto normativo dei principali accordi multilaterali di Export Control (inclusi WA, MTCR, NSG, AG, CWC). Il Regolamento ha una struttura complessa, contenuti di estrazione prettamente tecnica ed in costante aggiornamento (anche con possibile frequenza annuale) in ragione dell’evoluzione geo-politica e dell’avanzamento scientifico e tecnologico.
Contrariamente a quanto è diffusamente percepito tra gli esportatori, il Regolamento “Dual Use” è un regolamento di estensione generale e non è rivolto solamente verso certi Paesi c.d di “Black List”, a cui sono applicate ulteriori e aggiuntive restrizioni commerciali, conseguenti all'adozione di sanzioni internazionali. Le prescrizioni regolamentari valgono per tutti gli esportatori e verso qualsiasi destinazioni nel mondo, ovvero PER OGNI E QUALSIASI destinazione commerciale oltre il confine doganale dell’Unione Europea, nessuna esclusa.
È importante sottolineare che anche singoli componenti sono rilevanti nell’individuazione dei beni soggetti alle restrizioni Dual Use. Alcuni macchinari o impianti per propria natura sono utilizzabili solo per fini civili e non sono rappresentati nelle liste di controllo, tuttavia possono includere componenti Dual Use ed è sempre responsabilità dell’esportatore la verifica, anche se tali componenti provengono da fornitori esterni. Per tale motivo anche questi macchinari potrebbero rientrare nelle categorie dei beni per i quali è necessario ottenere un’autorizzazione all’export.
La normativa Dual Use ha la sua traduzione al momento della compilazione da parte dell’esportatore della propria dichiarazione doganale, tradotta dello spedizioniere nel DAU (Documento Amministrativo Unico). Per numerose voci doganali, nelle quali potrebbero essere classificati i beni Dual Use, è infatti prevista l'indicazione in casella 44 del DAU degli estremi del documento di autorizzazione; ovvero, nel caso di beni di libera esportazione, dell'indicazione del codice di esonero Y901 con il quale si dichiara che il prodotto non rientra fra quelli elencati nel regolamento.
La regolamentazione ed il controllo sul commercio di beni Dual Use è di competenza esclusiva dello Stato. Dal 1°gennaio 2020 con Dlg 104/2019, l’Autorità con competenza sui materiali a duplice uso è: UAMA (Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento) - Ministero degli Esteri e della Commercio Internazionale (MAECI), la quale è deputata anche per l’esame di istanze e al rilascio delle Autorizzazioni e delle licenze di esportazione, sia nazionali che comunitarie.
Esportare beni potenzialmente “Dual Use” fornendo dichiarazioni doganali mendaci o incomplete e senza opportune e corrette autorizzazioni ovvero con autorizzazioni ottenute fornendo dichiarazioni o documentazioni false, rappresenta un reato che fa scaturire un’immediata denuncia da parte degli Enti preposti al controllo, con l’applicazione di pesanti sanzioni penali e/o pecuniarie e l’applicazione di una serie di misure interdittive per l’impresa esportatrice.
Le sanzioni previste dalla vigente normativa sono sancite dal Dlg 221/2017, Art.18, Art,19, Art.20 e possono comportare la reclusione da uno a sei anni e/o ammende variabili da 15.000,00 Eruo a 250.000,00 Euro, oltre che non meno gravi conseguenze finanziarie e assicurative sui flussi di incasso e pagamento internazionali.
IL CONTROLLO SUI BENI NON IN LISTA: LA CLAUSOLA CATCH ALL
In alcuni casi l’Autorità nazionale può prevedere il controllo di beni e tecnologie non listati, sulla base della cosiddetta clausola: CATCH ALL. In base a questa regola l’Autorità può sottoporre QUALSIASI bene (ovviamente non compreso nelle liste Dual Use) ad autorizzazione preventiva all’esportazione, ma devono ricorrere alcune condizioni.
Le condizioni sono che il bene possa essere destinato a programmi di armi di distruzione di massa e/o a scopi militari. La clausola catch all può nascere sia dalla volontà dell’Autorità nazionale che da “autodenuncia” dell’impresa. Come funziona la clausola catch all. L’Autorità informa l’impresa e l’Agenzia delle Dogane che una certa operazione (individuazione del bene, Paese di destinazione, soggetto destinatario e/o utilizzatore finale) non è più di libera esportazione, ma deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione. L’impresa, se ancora interessata all’operazione provvede ad avviare un procedimento amministrativo come se il bene fosse in lista dual use. Se l’Autorità rilascia l’autorizzazione l’impresa può esportare. La clausola catch all ha una durata di 3 anni e quindi ogni operazione identica dovrà, per 3 anni, essere risottoposta a procedimento dual use. Se l’autorizzazione viene negata c’è sempre una motivazione politico/giuridica. Nel sistema dual use multilaterale attuale vige la regola del NO UNDERCUT (non scavalcare) per cui se l’Italia, ad esempio, nega una certa esportazione, tutti gli altri Paesi non potranno successivamente permettere che altre imprese la possano fare.